Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati, quanto all'articolo 2, in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 3, in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 4, in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 5, in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 6, in 9 milioni di euro per l'anno 2007 e in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, quanto all'articolo 7, in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 10, in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 e, quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3.
      2. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni di euro annui.